Non solo Mes, cura greca in arrivo per l’Italia?

mag 8, 2020 0 comments

Di Giuseppe Liturri

 Ieri la Commissione Ue ha pubblicato due documenti relativamente alla definizione dei dettagli per l’accesso al Mes.
Il primo, privo di alcuna rilevanza giuridica, ma di assoluta rilevanza politica, con cui la Commissione propone all’Eurogruppo, cercandone l’avallo, alcune ipotesi su come pensa di articolare la propria attività di sorveglianza, in occasione dell’accesso della linea di credito Pandemic Crisis Support (PSC).
Il secondo, giuridicamente rilevante, è il primo passo ufficiale, ai sensi del Trattato sul Mes e del regolamento 472/2013 che lo attua, che la Commissione è chiamata a fare quando si tratta di attivare il Mes: la valutazione del rischio di stabilità finanziaria per l’intero eurozona e la valutazione di sostenibilità del debito per ciascun Paese.
Le conclusioni relative al primo documento lasciano spazio a molti dubbi, quelle relative al secondo invece non ne lasciano.
Il primo, al netto della confusione o delle interpretazioni ad arte dei giornali odierni, lascia molti dubbi per i seguenti motivi:
  1. Un regolamento può essere emendato solo da un atto di uguale rango, quindi fino a quando il Consiglio Ue non scriverà quanto proposto dalla Commissione all’Eurogruppo, in un atto legislativo, la lettera della Commissione resta una mera dichiarazione d’intenti con indubbia valenza politica. Poco? Molto? Vedremo.
  2. Ammesso, e non concesso, che quella lettera diventi un nuovo regolamento della Ue, in essa ci si limita a proporre la non attivazione (“no scope for activating”) o la disapplicazione (“does not apply”) di alcune norme del regolamento 472/2013 relative alla fornitura di informazioni e prove di stress sul proprio sistema finanziario, alle missioni di verifica in sede, ed alla possibilità di attivare un programma di aggiustamento macroeconomico. Questo fino a quando il prestito non viene attivato e speso. Dopo, resta in vigore la sorveglianza dell’articolo 14 dello stesso regolamento, in cui campeggia minacciosa la frase “misure correttive”. Da notare la differenza tra i termini “mancata attivazione” e “disapplicazione”. Il secondo termine viene usato solo per eliminare il programma di aggiustamento macroeconomico al momento della richiesta dell’assistenza finanziaria, cosa manifestamente non applicabile in questo caso, vista l’assenza della necessità di apportare, in partenza, alcuna correzione ai conti di Stati membri in condizioni finanziarie tuttora sane. Il primo, nettamente più blando, viene usato per tutte le altre norme. E siccome le parole sono pietre…
  1. Nulla dice, perché non può dire nulla, sui rapporti con le norme del Trattato sul Mes che riportano lo stesso meccanismo di monitoraggio, valutazione ed eventuali misure correttive. Aspettiamo il voto del Bundestag o che qualche cittadino tedesco porti davanti alla propria Corte Costituzionale il problema?
Il secondo documento, trascurato dai media, invece è quello che non lascia dubbi sulla trappola in cui, in ogni caso, stiamo finendo. Infatti, la Commissione presenta una valutazione preliminare di sostenibilità resa ai sensi dell’art. 13 (comma 1) del Trattato del Mes, dell’articolo 6 del citato regolamento 472 e, soprattutto, dell’articolo 3 delle linee guida del Mes sull’assistenza finanziaria precauzionale.
  1. Viene accertato che la crisi da Covid 19 costituisce un rischio per la stabilità finanziaria dell’eurozona, condizione essenziale per attivare i prestiti del Mes.
  2. Viene inoltre accertato che tutti gli Stati membri hanno un debito pubblico sostenibile.
  3. In particolare, per il nostro Paese, la traiettoria lentamente discendente del debito pubblico viene giustificata in base ad uno scenario in cui, dopo il 2021, c’è “l’impegno a rafforzare i fondamentali economico e finanziari, in coerenza col quadro di sorveglianza macroeconomica, inclusi i requisiti del Patto di Stabilità” con “aggiustamenti di bilancio”.

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